5. Quando gli enti dei servizi del traffico aereo e gli enti di controllo militari hanno attuato tra i sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), le procedure di notifica dell’intenzione di attraversamento, di richiesta d’autorizzazione all’attraversamento, di controproposta dell’attraversamento o di annullamento dell’attraversamento, gli Stati membri garantiscono che tali sistemi rispettano i requisiti in materia di interoperabilità e di prestazione specificati nell’allegato I, parti A e C.
5. When air traffic services units and controlling military units have implemented between their systems referred to in Article 1(2)(b) the crossing intention notification, the crossing clearance request, the crossing counter-proposal or the crossing cancellation processes, Member States shall ensure that these systems comply with the interoperability and performance requirements specified in Annex I, Parts A and C.