6 bis. Per il suo ufficio di collegamento centrale o per gli uffici di collegamento che ha designato a fungere da struttura di collegamento, ogni Stato membro elabora sistemi di controllo appropriati, nell'interesse della trasparenza e dell'efficienza sotto il profilo dei costi e, nel quadro di un monitoraggio annuale, presenta di conseguenza una relazione accessibile al pubblico.
6 bis. Chaque État membre élabore des systèmes de contrôle appropriés pour son bureau de liaison central ou pour les bureaux de liaison qu'il a désignés comme services de liaison, dans un souci de transparence et de performance, et présente, dans le cadre d'un suivi annuel, un rapport annuel public à ce sujet.