2. Durante le operazioni di entrata all'ammasso, il contraente, sotto la sorveglianza permanente dell'organismo d'intervento, può tagliare o disossare, interamente o parzialmente, la totalità o parte dei prodotti, a condizione che venga utilizzata una quantità di carcasse sufficiente a garantire che il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto venga immagazzinato e a condizione altresì che tutta la carne ottenuta dalle suddette operazioni sia posta all'ammasso.
2. Contractors may, under the permanent supervision of the intervention agency and during the period of placing in storage, cut, partially debone or debone all or part of the products, provided that a sufficient quantity of carcasses is employed to ensure the tonnage for which the contract has been concluded is stored and that all the meat resulting from such operation is placed in storage.