Secondo l’avvocato generale, tali prestazioni, emerse dal raggruppamento di due regimi anteriori (vale a dire l’assistenza alla disoccupazione, da un lato, e l’aiuto sociale, dall’altro) costituiscono prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo ai sensi del regolamento n. 883/2004 e sono a tale titolo assoggettate al rispetto del principio di parità di trattamento.
According to the Advocate General, those benefits, which result from the amalgamation of two previous schemes (namely, unemployment assistance and social assistance), constitute special non-contributory cash benefits within the meaning of Regulation No 883/2004 and are, on that basis, subject to observance of the principle of equal treatment.