L'articolo 5 stabilisce una norma duplice: da un lato, in assenza di scelta, il contratto è
disciplinato dalla legge del paese in cui il consumatore ha la propria residenza abituale (articolo 5, paragrafo 3), senza che questa legge possa essere elusa da una clausola d'eccezione; dall'altro,
"la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può avere per risultato di pri
vare il consumatore della protezione garantitagli da
...[+++]lle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente" (articolo 5, paragrafo 2).
Article 5 lays down a double rule: on the one hand, in the absence of choice, the contract is governed by the law of the country in which the consumer has his habitual residence (Article 5(3)). Moreover, "a choice of law made by the parties shall not have the result of depriving the consumer of the protection afforded to him by the mandatory rules of the law of the country in which he has his habitual residence" (Article 5(2)).