1. L'autorità competente, ove opportuno, istituisce una zona soggetta a restrizioni attorno allo stabilimento, all'abitazione, all'azienda alimentare e di mangimi, allo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o a qualunque altro luogo dove si è sviluppato il focolaio di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), negli animali detenuti, tenendo conto di:
1. The competent authority shall establish a restricted zone around the affected establishment, household, food or feed business, animal by-products establishment or other location where the outbreak of a listed disease referred to in Article 8(1)(a) in kept animals has occurred, where appropriate, taking into account: