4. La diffusione di qualsiasi informazione utile o di raccomandazioni con riferimento alle categorie di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b, c) e c bis), può essere effettuata esclusivamente da nei confronti di persone qualificate nel campo della medicina, della nutrizione o della farmacia o da altre figure professionali nel campo dell'assistenza alla maternità e all'infanzia .
4. The dissemination of useful information or recommendations with reference to the categories of food referred to in points (a), (b), (c) and (ca) of Article 1 (1) may be made exclusively by to persons with qualifications in medicine, nutrition, or pharmacy or other .