Il trattato di Lisbona prevede altresì che le procedure e le condizioni necessarie per la
presentazione di un'iniziativa dei cittadini europei, compreso il numero minimo di Stati membri da cui
devono provenire i cittadini che la presentano, siano stabilite da un regolamento che il Parlamento europeo e il Consiglio a
dottano su proposta della Commissione europea (articolo 11, paragr
afo 4, del trattato ...[+++]sull'Unione europea e articolo 24 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
It also provides that the procedures and conditions required for such a citizens' initiative, including the minimum number of Member States from which citizens must come, shall be determined in a Regulation to be adopted by the European Parliament and the Council on a proposal from the European Commission (Article 11(4) Treaty on European Union and Article 24 Treaty on the Functioning of the European Union).