8 Gli artt. 7 e 9 della Convenzione descriv
ono la procedura da seguire, rispettivamente, per includere ovvero eliminare una sostanza chimica nell’allegato III della stessa Convenzione, mentre l’art. 8 precisa i requisiti per l’inclusione, nel medesimo allegato, dei prodotti chimici soggetti,
precedentemente all’entrata in vigore della Convenzione, alla procedura volontaria di previo assenso informato istituita nel 1989 con il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (in prosieguo: l’«UNEP») e con l’Organizzazione delle Nazioni Uni
...[+++]te per l’alimentazione e l’agricoltura (in prosieguo: la «FAO»).Articles 7 and 9 of the Convention describe the procedure for listing or removing a chemical from Annex III, while Article 8 sets out the conditions for listing in the same annex chemicals which, before the entry into force of the Convention, were subject to the voluntary Prior Informed Consent procedure set up in 1989 by the United Nations Environment Programme (UNEP) and the Food and Agriculture Organisation (FAO).