La Corte conclude, quindi, che il principio della libera prestazione dei servizi previsto dal Trattato CE, letto alla luce del diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, osta a che lo Stato membro di origine di un prestatore di servizi che è stabilito in questo stesso Stato e che fornisce servizi a destinatari stabiliti in altri Stati membri neghi il diritto di soggiorno nel suo territorio al coniuge del detto prestatore, cittadino di un paese terzo.
La Cour conclut donc que le principe de la libre prestations des services prévu par le Traité CE, en combinaison avec le droit fondamental au respect de la vie familiale, s'oppose à ce qu'un Etat membre d'origine d'un prestataire de services établi dans ce même Etat, qui fournit des services à des destinataires établis dans d'autres Etats membres, refuse le séjour sur son territoire à son conjoint, ressortissant d'un pays tiers.