Nel corso dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la codificazione della Prima direttiva del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli
Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi che è stata modificata in più occasioni e in modo sostanziale, il gruppo di lavoro è giunto di comune accordo alla conclusione che la formulazione dell'a
rticolo 15 dovrebbe essere adattata ...[+++]per recitare come segue: "La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° gennaio 2012 una relazione corredata, se del caso, di una proposta di modifica delle disposizioni previste all'articolo 2, punto f) e agli articoli 3, 4, 5 e 7, alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione, dei suoi obiettivi e degli sviluppi tecnologici".a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle, le Groupe a, d’un commun accord, constaté que le libellé de l'article 15 devrait être adapté afin qu'il se lise comme suit: "La Commission présente au Parlement européen et
au Conseil au plus tard le 1er janvier 2012 un rapport accompagné, le cas échéant, d'une proposition modifiant les dispositions prévues à l'article 2, point f), et aux articles 3, 4, 5 et 7 à la lumi
ère de l'expérience acquise grâce à son application, de ses objectifs et de l'évolution technologique obs
...[+++]ervée actuellement".