4. invita la FIFA e le aziende di articoli sportivi interessate a: a) assicurarsi che nella produzione di capi d’abbigliamento sportivo a marchio FIFA non venga impiegato nessun bambino, b) applicare il codice di condotta lavorativa su cui nel 1996 si sono accordate la FIFA, la Confederazione internazionale dei sindacati liberi, la ITGLF e la FIET (ora UNI), e c) accordarsi su un sistema trasparente, credibile e indipendente per il controllo e la verifica della produzione nel settore calcistico;
(b) à appliquer le code FIFA des conditions de travail approuvé en 1996 par la FIFA, la Confédération internationale des syndicats libres, l'ITGLF et la Fédération internationale des employés, techniciens et cadres (FIET devenue UNI)