1. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere o ripr
endere in carico il richiedente asilo o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d) , lo Stato membro richiedente nel quale la domanda d’asilo è stata presentata notifica al richiedente asilo all’interessato la decisione di non esaminare la domanda e l’obbligo del trasferimento del richiedente di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale. Tale notifica viene effettuata per iscritto, in una lingua che ragionevolmente si suppone comprensibil
...[+++]e all’interessato, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta da parte dello Stato membro richiesto.
1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge √ ou la reprise en charge ∏ d'un demandeur √ ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d) ∏, l'État membre √ requérant ∏ dans lequel la demande d'asile a été introduite notifie au demandeur √ à l’intéressé ∏ la décision de ne pas examiner la demande, ainsi que l'obligation √ la décision ∏ de le transférer vers l'État membre responsable √ et, le cas échéant, de ne pas examiner sa demande de protection internationale ∏.