Ogni Stato membro ospite è autorizzato ad esigere dai titolari di diplomi, certificati e altri titoli in farmacia rilasciati dall'Italia, che sanciscono formazioni iniziate anteriormente al 1º novembre 1993 e concluse anteriormente al 1º novembre 2003 , che i loro diplomi, certificati e altri titoli siano
accompagnati da un attestato che certifichi che essi si sono effettivamente e legalmente dedicati in Italia, per un periodo di almeno tre a
nni consecutivi nel corso dei cinque anni che pr
ecedono il rilascio ...[+++]dell'attestato, ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, per quanto tale attività sia regolamentata in Italia.
Each host Member State shall be authorised to require that holders of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in pharmacy awarded in Italy on completion of training commenced before 1 November 1993 and concluded before 1 Nov ember 2003 produce, together with their qualifications, a certificate stating that, for at least three consecutive years during the five years prior to the issue of the certificate, they were effectively and lawfully engaged in one of the activities referred to in Article 1(2) insofar as such activity is regulated in Italy.