Se, nel caso di cui al primo comma, lettera a), l’autorità di vigilanza del gruppo non è una delle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha la sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista, l’autorità di vigilanza del gruppo informa dette autorità di vigilanza delle sue conclusioni al fine di permettere loro di adottare le misure necessarie.
Where, in the case referred to in point (a) of the first subparagraph, the group supervisor is not one of the supervisory authorities of the Member State in which the insurance holding company or mixed financial holding company has its head office, the group supervisor shall inform those supervisory authorities of its findings with a view to enabling them to take the necessary measures.