6. In deroga al paragrafo 5, uno Stato membro può autorizzare la raccolta, la produzione, il trattamento e lo stoccaggio per uso sul territorio di detto Stato membro del materiale germinale degli animali riproduttori di razza pura presso un centro di raccolta o stoccaggio di sperma, un centro di stoccaggio di embrioni, da parte di un gruppo di raccolta o produzione di embrioni o da parte di personale con qualifiche specifiche autorizzato in conformità della legislazione di detto Stato membro.
6. By way of derogation from paragraph 5, a Member State may authorise the collection, production, processing and storage for use within the territory of that Member State of germinal products of purebred breeding animals at a semen collection or storage centre, at an embryo storage centre, by an embryo collection or production team or by specifically qualified staff, approved in accordance with the legislation of that Member State.