2.3.1. Per i voli privati in provenienza o a destinazione di paesi terzi, il comandante di bordo trasmette alla guardia di frontiera dello Stato membro di destinazione e, se del caso, dello Stato membro di primo ingresso, prima del decollo, una dichiarazione generale comportante, tra l’altro, un piano di volo conforme all’allegato 2 della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale e informazioni sull’identità dei passeggeri.
2.3.1. In the case of private flights from or to third countries the captain shall transmit to the border guards of the Member State of destination and, where appropriate, of the Member State of first entry, prior to take-off, a general declaration comprising inter alia a flight plan in accordance with Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation and information concerning the passengers' identity.