21. sug
gerisce, qualora la Commissione dovesse presentare una proposta relativa ad uno strumento legislativo che disciplini il risarcimento collettivo nel quadr
o della politica di concorrenza, l'adozione di un principio che preveda azioni di seguito, in base al quale l'applicazione del diritto da parte dei privat
i esercitata con il ricorso collettivo possa avvenire solamente quando sia stata presa una decisione preliminare di const
...[+++]atazione dell'infrazione da parte della Commissione o dell'autorità nazionale garante della concorrenza, al fine di proteggere il sistema di clemenza e garantire che la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza siano in grado di agire in modo efficace per applicare il diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza;
21. Suggests, should the Commission submit a proposal for a legislative instrument governing collective redress in competition policy, that a principle of follow-on action be adopted, whereby private enforcement under collective redress may be implemented if there has been a prior infringement decision by the Commission or a national competition authority, so as to protect the leniency system and ensure that the Commission and national competition authorities are able to take effective action to enforce EU competition law;