1. Almeno dieci giorni lavorativi prima dell’entrata in vigore di un regime di aiuti esentati in forza del presente r
egolamento, o della concessione di aiuti individuali, parimenti esentati, non rientranti nell’ambito di un regime di aiuti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o aiuti individuali in forma elettronica e secondo il modello contenuto nell’allegato I. Entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione conferma, mediante ricevuta contrassegnata
...[+++]da un numero di identificazione, l’avvenuto ricevimento della sintesi e pubblica quest’ultima su Internet.
1. At the latest 10 working days before the entry into force of an aid scheme, or the granting of individual aid outside any scheme, exempted by this Regulation, Member States shall forward to the Commission, with a view to its publication in the Official Journal of the European Union, a summary of the information regarding such aid scheme or individual aid in computerised form and as laid down in Annex I. Within five working days from receiving that summary, the Commission shall send a notice of receipt with an identification number and publish the summary on the internet.