Articolo V terNelle controversie tra il capitano ed un membro dell'equipaggio di una nave marittima immatricolata in Danimarca, in Grecia, in Irlanda, in Islanda, in Norvegia, in Portogallo o in Svezia, relative alle paghe o alle altre condizioni di servizio, gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente devono accertare se l'agente diplomatico o consolare competente per la nave è stato informato della controversia.
Article VbIn proceedings involving a dispute between the master and a member of the crew of a sea-going ship registered in Denmark, in Greece, in Ireland, in Iceland, in Norway, in Portugal or in Sweden concerning remuneration or other conditions of service, a court in a Contracting State shall establish whether the diplomatic or consular officer responsible for the ship has been notified of the dispute.