1. Gli obblighi di notifica previsti all'articolo 9 si applicano altresì alla persona fisica o giuridica che detiene, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari che conferiscono il diritto di acquisire, su iniziativa esclusiva del detentore, in virtù di un accordo formale, azioni alle quali sono connessi diritti di voto, già emesse, di un emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.
1. The notification requirements laid down in Article 9 shall also apply to a natural person or legal entity who holds, directly or indirectly, financial instruments that result in an entitlement to acquire, on such holder's own initiative alone, under a formal agreement, shares to which voting rights are attached already issued of an issuer whose shares are admitted to trading on a regulated market.