5. Prima che l'ente pensionistico inizi a gestire uno schema pensionistico per un'impresa promotrice in un altro Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro ospitante, entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, se del caso,
le disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di pensioni aziendali e professionali conformemente alle quali lo schema pensionistico avente come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante deve essere gestito, nonché le norme applicabili ai sensi dell'articolo 18, pa
...[+++]ragrafo 7, e del paragrafo 7 del presente articolo.
5. Before the institution starts to operate a pension scheme for a sponsoring undertaking in another Member State, the competent authorities of the host Member State shall, within two months of receiving the information referred to in paragraph 3, inform the competent authorities of the home Member State, if appropriate, of the requirements of social and labour law relevant to the field of occupational pensions under which the pension scheme sponsored by an undertaking in the host Member State must be operated and any rules that are to be applied in accordance with Article 18(7) and with paragraph 7 of this Article.