Mediante atti di esecuzione la Commissione può decidere di propria iniziativa o decide, se richiesto da uno Stato membro, in merito all'applicazione dei criteri di classificazione di cui all'allegato VII a un dato dispositivo o a una data categoria o gruppo di dispositivi, al fine di classificarli.
The Commission may on its own initiative or shall at the request of a Member State, by means of implementing acts, decide on the application of the classification criteria set out in Annex VII to a given device, or category or group of devices, with a view to determining their classification.