(1) I membri possono partecipare alla politica nazionale, come membri di partiti politici nazionali o di organizzazioni di parti sociali (come i sindacati), o alle campagne delle elezioni nazionali, regionali o locali, purché ciò non vada a scapito della loro disponibilità al servizio della Commissione e della priorità conferita alle loro funzioni nell’ambito della Commissione rispetto all’impegno legato al loro partito politico.
1. Members may participate in national politics as members of national political parties or an organisation of the social partners (such as trade unions) or in a national election campaign, including regional or local elections, provided that this does not compromise their availability for service in the Commission and the priority given to their Commission duties over party commitment.