Quando gli obblighi di cui ai paragrafi 4 e 7 e al presente paragrafo non sono rispettati in qualche aspetto sostanziale, a causa di negligenza od omissione da parte dell’ente creditizio, gli Stati membri assicurano che le autorità comp
etenti impongano un fattore di ponderazione del rischio aggiuntivo proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250 %) che, in assenza del presente paragrafo, si applicherebbe alle rispettive posizioni inerenti a cartolarizzazione conformemente all’allegato IX, parte 4, e aumentano progressivamente il fattore di ponderazione del rischio a ogni violazione succe
...[+++]ssiva delle disposizioni in materia di dovuta diligenza.
Where the requirements in paragraphs 4, 7 and in this paragraph are not met in any material respect by reason of the negligence or omission of the credit institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1 250 %) which would, but for this paragraph, apply to the relevant securitisation positions under Annex IX, Part 4, and shall progressively increase the risk weight with each subsequent infringement of the due diligence provisions.