5. Se decide di avviare un intervento rapido alle frontiere, il direttore esecutivo dispiega squadre della guardia di frontiera e costiera europea attinte dalla riserva di reazione rapida ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, e la riserva di attrezzatura di reazione rapida ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 7 e, se necessario, decide di fornire un rinforzo immediato mediante una o più squadre della guardia di frontiera e costiera europea, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 8.
5. If the executive director decides to launch a rapid border intervention, he or she shall deploy European Border and Coast Guard teams from the rapid reaction pool in accordance with Article 20(5) and the rapid reaction equipment pool in accordance with Article 39(7), and where necessary, he or she shall decide on the immediate reinforcement by one or more European Border and Coast Guard teams, in accordance with Article 20(8).