(32) Gli Stati membri e il Sistema europeo di banche centrali, le banche centrali nazionali o qualsiasi altro organismo ufficialmente designato, o qualsiasi persona che agisca per loro conto, non dovrebbero essere soggetti a restrizioni nell'attuazione della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico.
(32) Member States and the European System of Central Banks, national central banks or any other officially designated body, or any person acting on their behalf, should not be restricted in carrying out monetary, exchange-rate or public debt management policy.