3.9. Pertanto, le attuali competenze comunitarie delle direzioni generali. III, V, VI, XI e XXIV per quanto riguarda gli argomenti relativi alla protezione della salute pubblica, dovrebbero essere raggruppate nell'organo di protezione della salute pubblica; tale organo dovrebbe essere una DG indipendente oppure sotto gli auspici di una DG come la DG V o la DG XXIV, senza essere direttamente sottoposta alle pressioni degli interessi agricoli o industriali.
3.9. In this way, the Community's public health protection powers, currently dispersed between DGs III, V, VI and XXIV, should be brought together within the Public Health Protection Unit. This unit could either be a separate DG or operate under the umbrella of a DG - say V or XXIV - which is not directly liable to pressure from agriculture or industrial interests.