67. Il secondo comma dell'articolo 2 esclude dal campo di applicazione della direttiva le professioni che sono oggetto di una direttiva specifica che instauri tra gli Stati membri un riconoscimento reciproco dei diplomi. Questa disposizione riguarda le professioni di infermiere, medico, levatrice, farmacista, veterinario, dentista e architetto, come pure le professioni dei trasporti (cfr. a questo riguardo, punto 4.5 « Professioni dei trasporti»). Sono parimenti escluse dal campo di applicazione della direttiva le attività che sono oggetto di una delle direttive di cui all'allegato A, dette transitorie (o di liberalizzazione).
67. According to the second paragraph of Article 2, the Directive does not cover professions which are the subject of a specific Directive establishing arrangements for the mutual recognition of diplomas by Member States, i.e. nurses, doctors, midwives, pharmacists, veterinary surgeons, dentists and architects, and professions in the transport sector (cf. Section VI E "Transport"), nor does it apply to activities covered by a Directive listed in Annex A concerning transitional measures, freedom of establishment and freedom to provide services.