ricorda le disposizioni della direttiva sulla libera circolazione che conferiscono ai cittadini dell’Unione il diritto di risiedere in un altro Stato membro, a condizione che non gravino sul sistema di assistenza sociale; osserva, tuttavia, che gli Stati membri dovrebbero rispettare le sentenze della Corte di giustizia europea (5) che, ai fini della direttiva, hanno fornito un’interpretazione del significato dell’espressione «risorse economiche sufficienti»;
Recalls the provisions of the Free Movement Directive which give Union citizens the right to reside in another Member State, provided they are not a burden on the social assistance system; notes, however, that Member States should comply with the rulings of the European Court of Justice (5), which have provided interpretation, for the purposes of the Directive, on the meaning of the expression ‘sufficient resources’;