Nei casi in cui è indispensabile mantenere il segreto assoluto ai fini dell'indagine o che esigano il ricorso a mezzi d'investigazione di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale o, nel caso di un'indagine esterna, di un'autorità nazionale competente, il direttore generale dell'Ufficio può decidere di differire l'esecuzione dell'obbligo di invitare la persona direttamente coinvolta a presentare le proprie osservazioni, nel rispetto delle disposizioni in materia di controllo di legittimità previste all'articolo 14 .
In cases requiring absolute secrecy to be maintained for the sake of the investigation or entailing use of investigative proceedings falling under the jurisdiction of a national judicial authority or, in the case of an external investigation, that of a competent national authority, the Director General of the Office may decide to defer fulfilment of the obligation to ask the person implicated to make his views known, while complying with the provisions on reviewing legality laid down in Article 14 .