Innanzitutto, solo i beni culturali classificati come "patrimonio nazionale" ai sensi dell’articolo 36 dei trattati possono essere oggetto di una restituzione, mentre l'articolo 1 ne dà una definizione che fa riferimento a un allegato piuttosto rigoroso delle categorie dei beni culturali classificati patrimonio nazionale che possono essere oggetto di un'azione di restituzione e, almeno per la maggior parte di essi, richiede d'altronde che rispettino limiti di antichità e di valore monetario.
First of all, only cultural objects classified as 'national treasures' within the meaning of Article 36 of the Treaties can be the subject of return proceedings, and Article 1 of the directive gives a definition of cultural object which refers to an annex.