(25) Quando riceve l'ordinanza di sequestro conservativo, l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione dovrebbe adottare le misure necessarie affinché l'ordinanza sia eseguita in conformità del suo diritto nazionale trasmettendo l'ordinanza ricevuta alla banca o ad altro soggetto responsabile dell'esecuzione di tali ordinanze in detto Stato membro, ovvero, se il diritto nazionale lo prevede, incaricando altrimenti la banca di dare attuazione all'ordinanza.
(25) Upon receiving the Preservation Order, the competent authority of the Member State of enforcement should take the necessary steps to have the Order enforced in accordance with its national law, either by transmitting the Order received to the bank or other entity responsible for enforcing such orders in that Member State or, where national law so provides, by otherwise instructing the bank to implement the Order.