4. Gli Stati membri assicurano che, qualora l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1, lettera a), comport
i una modifica dell’ordine del giorno dell’assemblea già comunicato agli azionisti, la società rende disponibile un ordine del giorno modificato seguendo le stesse modalità utilizzate per l’ordine del giorno precedente, prima della data di registrazione applicabile quale definita nell’articolo 7, paragrafo 2, o, in mancanza di una data di registrazione applicabile, con sufficiente anticipo rispetto alla data dell’assemblea, in modo da consentire agli altri azionisti di designare un rappresentante o, se applicabile, di votare per
...[+++]corrispondenza.
4. Member States shall ensure that, where the exercise of the right referred to in paragraph 1, point (a) entails a modification of the agenda for the general meeting already communicated to shareholders, the company shall make available a revised agenda in the same manner as the previous agenda in advance of the applicable record date as defined in Article 7(2) or, if no record date applies, sufficiently in advance of the date of the general meeting so as to enable other shareholders to appoint a proxy or, where applicable, to vote by correspondence.