16. prende atto della sentenza della Corte del 31 luglio 2001, in base alla quale la Turchia non ha violato l'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (libertà di riunione e di associazione) nello sciogliere il partito islamista Refah nel 1998; ribadisce tuttavia alle autorità turche la necessità di garantire il rispetto dei principi della democrazia pluralista, basata sulla libertà d'espressione, e di assicurare che le disposizioni costituzionali non ostacolino l'attività dei partiti politici e dei loro rappresentanti eletti; esprime a tale proposito la propria preoccupazione riguardo al divieto imposto lo scors
o mese di giugno al Partito della virtù; invita ...[+++]le autorità turche competenti ad esaminare la questione dell'interdizione e dello scioglimento dei partiti politici alla luce dei criteri elaborati dalla commissione di Venezia; 16. Takes note of the Court judgment of 31 July 2001, which held that Turkey had not violated Article 11 of the European Convention of Human Rights (on freedom of assembly and association) in dissolving the Welfare Party (Refah Partisi) in 1998; however, impresses upon the Turkish authorities the need to see to it that the principles of multiparty democracy, nurtured by freedom of expression, are upheld, and to ensure that the provisions of the constitution do not obstruct the acti
vities of political parties or their elected representatives; in this regard, voices its concern at the
ban imposed on the ...[+++]Virtue Party in June 2001; calls on the relevant Turkish authorities to deal with the matter of the banning and disbanding of political parties in line with the criteria drawn up by the Venice Commission;