2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può altresì essere concesso ai coniugi di pescatori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di pescatori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dal diritto nazionale, all'attività del pescatore autonomo o svolgano compiti complementari come previsto dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio .
2. The support referred to in paragraph 1 may also be granted to spouses of self-employed fishermen or, where and in so far as recognised by national law, the life partners of self-employed fishermen, under the conditions laid down in point (b) of Article 2 of Directive 2010/41/EU of the European Parliament and of the Council .