4. I gestori del mercato e le imprese di investimento che ges
tiscono una sede di negoziazione rendono pubblici, qualora sia concessa una deroga a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, le
ttera b), almeno il prezzo indicativo pre-negoziazione di a
cquisto e il prezzo indicativo pre-negoziazione di vendita vicini al prezzo degli interessi di negoziazione pubblicizzato tramite i loro sistemi per le obbligazioni, gli strumenti finanziari s
...[+++]trutturati, le quote di emissione e gli strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione.
4. Market operators and investment firms operating a trading venue shall, where a waiver is granted in accordance with Article 9(1)(b), make public at least indicative pre-trade bid and offer prices which are close to the price of the trading interests advertised through their systems in bonds, structured finance products, emission allowances and derivatives traded on a trading venue.