3. 4. Gli obblighi previsti all’articolo 18, paragrafo 1, lettere c)d) ed e)d), vengono meno, inoltre, non appena se lo Stato memb
ro competente per l’esame della domanda d’asilo ha adottato ed effettivamente messo in atto, può stabilire, quando gli viene chiesto di riprendere in carico un richiedente o un’altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che l’interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri in conformità di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessa da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto
della ...[+++] domanda d’asilo, le disposizioni necessarie perché il cittadino di un paese terzo rientri nel suo paese d’origine o in un altro paese in cui poteva legalmente recarsi.3. 4.The obligations specified in Article 18 paragraph (1)(c)(d) and (d)(e), shall likewise cease once Ö where Õ the Member
State responsible for examining the application ðcan establish, when requested to take back an applicant or another person as referred to in Article 18(1)(d), that ï has adopted and actually implemented, following the withdrawal or rejection of the application, the provisions that are necessary before the third-country national can go to his country of origin or to another country to which he may lawfully travel ð the person concerned has left the territory of the Member States in compliance with a return decision o
...[+++]r removal order it issued following the withdrawal or rejection of the application ï.