9. Qualora, in esito alla procedura di selezione per il rilascio dell’autorizzazione, non sia stato possibile individuare alcun prestatore di servizi idoneo per un servizio portuale specifico, l’ente di gestione del porto può, a norma dell’articolo 19, riservarsi la fornitura di tale servizio per un periodo non superiore a cinque anni, al termine del quale deve essere avviata una nuova procedura per il rilascio di un’autorizzazione.
9. Where as a result of a selection procedure no suitable service provider could be found for a specific port service, the managing body of the port may, under the conditions of Article 19, reserve the provision of this service for itself for a period, which may not exceed five years, following which a new selection procedure for granting an authorisation shall be launched.