12. entro il 30 settembre di ogni anno, e sentito il parere della Commissione, adotta a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto, e conformemente alla procedura annuale di bilancio dell’Unione e al programma legislativo dell’Unione nei settori del titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il programma di lavoro annuale dell’Agenzia per l’anno successivo; provvede affinché il programma di lavoro adottato sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, e sia pubblicato;
12. before 30 September each year, and after receiving the opinion of the Commission, adopt by a two-thirds majority of its members with the right to vote, and in accordance with the annual Union budgetary procedure and the Union legislative programme in areas of Title V of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Agency’s annual work programme for the coming year; and ensure that the adopted work programme is forwarded to the European Parliament, the Council and the Commission and published;