4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della presente direttiva è incompatibile con l'obbligo di cui al paragrafo 3, la disposizione in questione è disapplicata per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio.
4. Where in exceptional cases the application of a provision of this Directive is incompatible with the obligation laid down in paragraph 3, that provision shall be disapplied in order to give a true and fair view of the undertaking's assets, liabilities, financial position and profit or loss.