In conformità all'articolo 23.1 del regolamento interno della Banca centrale europea, adottato con Decisione BCE/2004/2, i lavori degli organi decisionali della BCE o di ogni altro comitato o gruppo da questi costituito, del Consiglio di vigilanza, del suo Comitato direttivo o di ogni sua altra sottostruttura di natura provvisoria sono riservati, a meno che il Consiglio direttivo non autorizzi il presidente della BCE a rendere pubblico il risultato delle loro delibere.
In accordance with Article 23.1 of the Rules of Procedure of the European Central Bank, adopted in Decision ECB/2004/2, the proceedings of the decision-making bodies of the ECB, or any committee or group established by them, of the Supervisory Board, its Steering Committee and any of its substructures of a temporary nature shall be confidential unless the Governing Council authorises the President of the ECB to make the outcome of their deliberations public.