1. Gli Stati membri sul territorio dei quali esistano già punti di rifornimento per l'idrogeno alla data di entrata in vigore della presente direttiva si assicurano, in stretta collaborazione con le autorità regionali e locali e con il settore interessato, che, entro il 31 dicembre 2020, sia disponibile un numero sufficiente di punti di rifornimento per l'idrogeno accessibili a tutti, a distanza non superiore a 300 km l'uno dall'altro, incluso un punto di rifornimento ogni 250 000 abitanti nelle aree urbane, per consentire la circolazione dei veicoli alimentati a idrogeno sull'intero territorio nazionale.
1. Member States on the territory of which, on the date of entry into force of this Directive, hydrogen refuelling points already exist shall ensure, in close cooperation with regional and local authorities and with the industry concerned, that a sufficient number of publicly accessible refuelling points are available, with distances not exceeding 300 km, including one refuelling point per 250 000 inhabitants in urban areas, to allow the circulation of hydrogen vehicles within the entire national territory by 31 December 2020 at the latest.