1 bis. Ciascuno Stato membro incarica le proprie autorità nazionali di regolamentazione di definire più dettagliatamente l'obbligo di servizio universale, in consultazione con le parti interessate, fra cui le associazioni dei consumatori, in particolare per quanto concerne i tempi di consegna, la frequenza di raccolta e di recapito e la sicurezza e affidabilità del servizio universale.
national regulatory authority with the obligation to define, in consultation with stakeholders, including consumer organisations, the universal service obligation in more detail, in particular the details concerning delivery times, collection and delivery frequency and security and reliability of the universal service.