2.3.4. Il regime di atterraggio e decollo di alianti, di ultraleggeri, di elicotteri, di aeromobili di fabbricazione artigianale, con i quali si possono coprire soltanto brevi distanze, nonché di aerostati, è disciplinato dalla legislazione nazionale e, se del caso, da accordi bilaterali.
2.3.4. The arrangements for the entry and exit of gliders, micro-light aircraft, helicopters, small-scale aircraft capable of flying short distances only and airships shall be laid down by national law and, where applicable, by bilateral agreements.