Nel caso in cui un’impresa non sia disciplinata dalla legislazione di uno Stato membro, si applica la legislazione dello Stato membro nel cui territorio è situato il rappresentante dell’impresa o, in assenza di tale rappresentante, quella dello Stato membro sul territorio del quale è situata la direzione centrale dell’impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori.
Where the law governing that undertaking is not that of a Member State, the law applicable shall be the law of the Member State within whose territory the representative of the undertaking or, in the absence of such a representative, the central management of the group undertaking which employs the greatest number of employees is situated.