6. In deroga al paragrafo 2, nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, gli agenti distaccati sono autorizzati a ricorrere all’uso della forza, compreso l’uso di armi di ordinanza, munizioni ed equipaggiamento, con il consenso dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, in presenza di guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e conformemente alla legislazione nazionale di quest’ultimo.
6. By way of derogation from paragraph 2, while performing their tasks and exercising their powers, guest officers shall be authorised to use force, including service weapons, ammunition and equipment, with the consent of the home Member State and the host Member State, in the presence of border guards of the host Member State and in accordance with the national law of the host Member State.