La protezione può essere offerta sia dallo Stato sia dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui alla presente direttiva e che controllano una regione o una zona più estesa all’interno del territorio dello Stato, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione.
Protection can be provided, where they are willing and able to offer protection, either by the State or by parties or organisations, including international organisations, meeting the conditions set out in this Directive, which control a region or a larger area within the territory of the State.