3. Gli organismi nazionali di accreditamento sono tuttavia autorizzati a svolgere la loro attività oltre frontiera sul territorio di un altro Stato membro, su richiesta di un organismo di valutazione della conformità per l'accreditamento di un'attività obbligatoria di valutazione della conformità, nelle circostanze di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o se viene loro richiesto da un organismo nazionale di accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, in cooperazione con l'organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro in questione.
3. National accreditation bodies, however, shall be permitted to operate across Member State borders, within the territory of another Member State, at the request of a conformity assessment body in respect of accreditation for a compulsory conformity assessment activity in the circumstances specified in Article 6(1) or if they are asked to do so by a national accreditation body under Article 6(3) in co-operation with the national accreditation body of that Member State.