3) all'articolo 5, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:"Prima di trasmettere la domanda di registrazione e allorché questa riguarda una denominazione che designa altresì un'area geografica frontaliera, o una denominazione tradizionale legata a tale area geografica, situata in un altro Stato membro o in un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lo Stato membro investito della domanda consulta lo Stato membro o il paese terzo in questione.
3. The last subparagraph of Article 5(5) shall be replaced by the following:"If the application concerns a name that also designates a border geographical area, or a traditional name connected to that geographical area, situated in another Member State or in a third country recognised under the procedure provided for in Article 12(3), the Member State to which the application was sent shall consult the Member State or the third country concerned before transmitting the application.